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29/10/2014
Assunzioni di giovani dai 16 ai 29 - Decreto Ministero del Lavoro del 08.08.2014
Decreto n. 1709 del 08.08.2014

Introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono giovani dai 16 ai 29 anni. Gli interessati, qualora abbiano effettuato un?assunzione nel periodo dal 03.10.2014 al 30.06.2017, devono presentare istanza all?INPS per poter beneficiare dell?agevolazione, che sar? concretamente fruita in sede di conguaglio sulle denunce contributive
L'incentivo varia a seconda della tipologia di assunzione e dalla classe di profilazione del lavoratore assunto: nel caso di profilazione molto alta, l?incentivo varia da 6.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato a 2.000 euro nel caso di assunzione a tempo determinato con durata superiore o uguale a 6 mesi.

Circolare Inps n. 118 del 03.10.2014

L?incentivo in argomento si applica ai datori di lavoro privati che assumono giovani registratial ?Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani? (i lavoratori si devono registrare sul sito http://www.garanziagiovani.gov.it/Pagine/default.aspx) (1). Si segnala che l?ambito di applicazione viene limitato sia dai limiti di spesa regionali, sia dalle limitazioni delle ipotesi incentivate in talune regioni (l?agevolazione, in particolare, non si applica alle regioni Campania, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d?Aosta, mentre ? limitata per Puglia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia).

Sono ammessi al programma i giovani con et? compresa tra i 16 ed i 29 anni:
che abbiano assolto il diritto-dovere all?istruzione e formazione, se minorenni;
che non sono n? occupati n? inseriti in un percorso di studio o formazione.

Definizioni

1) ?stato di disoccupazione?, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivit? lavorativa secondo modalit? definite con i servizi competenti;
2) ?disoccupati di lunga durata?, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivit? di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da pi? di dodici mesi o da pi? di sei mesi se giovani;
3) ?inoccupati di lunga durata?, coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivit? lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da pi? di dodici mesi o da pi? di sei mesi se giovani?.

Procedimento di registrazione del giovane al ?Programma? :

1) il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e
inviare esclusivamente in modalit? telematica; il modulo ? disponibile presso il portale
www.garanziagiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate;
2) un centro per l?impiego contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere
in suo favore;
3) in fase di colloquio individuale il centro per l?impiego attribuisce al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficolt? del giovane nella ricerca di un?occupazione;
4) al termine dei colloqui individuali, il giovane ?profilato? viene ?preso in carico? dal centro
per l?impiego;
5) la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite e la classe di profilazione
attribuita vengono trascritte nel programma gestionale del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del
lavoratore prevista dal d.l.vo 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.

ASSUNZIONI INCENTIVABILI

Assunzioni a tempo indeterminato.
Assunzioni a tempo indeterminato, a scopo somministrazione.
Assunzioni a termine con durata iniziale almeno pari a 6 mesi.
Assunzioni a termine con durata iniziale almeno pari a 6 mesi, a scopo somministrazione.

L?assunzione a tempo parziale ? incentivabile solamente se l?orario di lavoro ? almeno pari al 60% dell?orario normale di lavoro.
Il socio di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato, pu? accedere all?agevolazione.


ESCLUSIONI

contratto di apprendistato
contratto di lavoro domestico
contratto intermittente
contratto di lavoro ripartito
lavoro accessorio

PROCEDURA PER L?AMMISSIONE ALL?INCENTIVO

Il datore di lavoro inoltra all?INPS una domanda preliminare di
ammissione all?incentivo, indicando:
il lavoratore nei cui confronti ? intervenuta o potrebbe intervenire l?assunzione (a tempo determinato o indeterminato) ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a
termine;
la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda deve essere inoltrata utilizzando TASSATIVAMENTE modulo
di istanza on-line ?GAGI?, disponibile all?interno dell?applicazione ?DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilit? del Contribuente?, sul sito internet www.inps.it.
2) Entro il giorno successivo all?invio dell?istanza, l?INPS, mediante i
propri sistemi informativi centrali:

- consulta gli archivi elettronici del Ministero del lavoro, al fine di verificare se il giovane per cui si chiede l?incentivo sia registrato al ?Programma Garanzia Giovani? e quale sia la sua classe di profilazione;
- determina l?importo dell?incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita;
- verifica la disponibilit? residua della risorsa, in relazione alla regione /provincia autonoma di pertinenza;
- in caso di disponibilit? delle risorse, comunica ? esclusivamente in modalit? telematica - che ? stato prenotato in favore del datore di lavoro l?importo dell?incentivo, calcolato per il lavoratore
indicato nell?istanza preliminare.
3) La comunicazione dell?INPS ? accessibile all?interno dell?applicazione
?DiResCo?

Entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di
prenotazione positiva dell?Istituto, il datore di lavoro ? per accedere
all?incentivo ? deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l?assunzione
ovvero la trasformazione.
5) Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell?Istituto, il datore di lavoro ha l?onere di comunicare ? a pena di decadenza - l?avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore; la comunicazione deve essere effettuata mediante l?apposita funzionalit? che sar? resa disponibile all?interno dell?applicazione ?DiResCo.?
6) L?istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio; ? possibile indicare nell?istanza di conferma una provincia di svolgimento del rapporto diversa da quella originariamente indicata nell?istanza preliminare, purch? nell?ambito della stessa regione; l?eventuale
variazione della provincia ? nell?ambito della stessa regione ? non incide
sull?importo dell?incentivo determinato in precedenza.
A

29/10/2014
Cassazione: tipologia contrattuale indicata ed effettivit? del rapporto
La Cassazione, con sentenza n. 22289 del 21 ottobre 2014, ha affermato che per la verifica del rispetto del contratto di lavoro applicato tra le parti non ha rilievo il nomen iuris scelto, ma esso deve corrispondere alle effettive modalit? di svolgimento della prestazione.

Nello specifico, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che nulla conta che le parti abbiano stipulato un contratto di collaborazione a progetto (co.co.pro.), evidenziando nello stesso le caratteristiche proprie di questa tipologia contrattuale, quando ? evidente che le modalit? di svolgimento della prestazione erano quelle della subordinazione.


29/10/2014
Cassazione: licenziamento per ?soppressione del posto di lavoro? ed elementi di prova
La Cassazione, con sentenza n. 22696 del 24 ottobre 2014, ha affermato la illegittimit? di un licenziamento comminato per ?soppressione del posto di lavoro? quando l?azienda continua ad operare utilizzando altri soggetti nella medesima posizione lavorativa.

Nello specifico, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che il licenziamento intimato in ragione di una ristrutturazione resasi necessaria a causa del costante peggioramento della situazione economica societaria e della sensibile diminuzione delle commesse degli ultimi anni finanziari, era da considerare sproporzionato in quanto dai dati rilevati non era stato dimostrato alcun calo del fatturato o altro elemento che evidenziava la effettiva soppressione del posto di lavoro.
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