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24/02/2015
Ammortizzatori sociali
Introdotto la NASpI, nuova assicurazione sociale per l?impiego che sostituisce ASpI e mini ASpI, per chi perde il lavoro a partire dal primo maggio 2015, con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La somma riconosciuta dipende dalla retribuzione, non pu? superare i 1300 euro al mese, si riduce del 3% dopo i primi quattro mesi.
Dura 24 mesi (che scendono a 18 dal 2017).

Arriva anche, in via sperimentale per il 2015, l?ASDI, ovvero l?assegno di disoccupazione per chi non trova lavoroI. Dura ulteriori sei mesi, ? pari al 75% della NASpI.

Infine, introdtta la Dis-col, ovvero la disoccupazione per i collaboratori coordinati e a progetto che abbiano almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell?anno precendete alla perdita del lavoro alla data in cui interviene la disoccupazione. Dura la mssimo sei mesi, il trattamento ? rapportato al reddito.
24/02/2015
Contratto a tutele crescenti
E' prevista una nuova disciplina in materia di licenziamenti.
Il reintegro nel posto di lavoro resta solo per i licenziamenti nulli o disciminatori, mentre per i licenziamenti economici e disciplinari ? sostituito con un?indennit? commisurata all?anzianit? di servizio: due mensilit? per ogni anno di lavoro, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mensilit? (nelle piccole imprese, un mese per ogni anno di anzianit?, con un minimo di due e un massimo di sei mensilit?).
Introdotta una nuova procedura di conciliazione, che evita un successivo passaggio in giudizio :
il lavoratore accetta un risarcimento, pari a un mese per ogni anno di anzianit?, con un minimo di due e un massimo di 18 mensilit?, del tutto esente da tasse e contributi, e in cambio si impegna a non fare ricorso.
24/02/2015
Conciliazione dei tempi di vita e lavoro
Un?altra delega interviene sui congedi di maternit?, paternit? e congedi parentali e introduce novit? in materia di telelavoro e donne vittime di violenza di genere.

Congedi di maternit?

Diventa pi? flessibile la possibilit? di godere dei giorni di astensione obbligatoria non goduti in caso di parto prematuro, che possono essere fruiti successivamente, anche superano il limite dei cinque mesi. Prevista la possibilit?, per la madre, di sospendere la maternit? in caso di ricovero del neonato (previo certificato medico che attesti la buona salute della madre).

Congedo di paternit?

E' esteso a tutti i lavoratori (ora ? previsto solo per i dipendenti): anche gli autonomi quindi possono utilizzarlo, nel caso in cui la madre non usufruisca del congedo di maternit?.

Congedo parentale ? esteso ai primi 12 anni di vita del bambino (dagli attuali otto). Ampliati anche il congedo parzialmente retribuito al 30%, dagli attuali tre anni a sei anni di vita del bambino, e quello non retributo, fino a 12 anni di vita del bambino (dagli attuali sei).
Infine, sono introdotte nuove norme per tutelare la genitorialit? in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele gi? previste per i genitori naturali.

Telelavoro

Previste agevolazioni per i datori di lavoro privati che lo concedano andando incontro alle esigenze di cure parentali dei dipendenti.

Nuovo congedo, di tre mesi, per le donne vittime di violenza di genere e inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.

La lavoratrice (dipendente o collaboratirce a progetto) mantiene l?intera retribuzione, la maturazione delle ferie e degli altri istituti connessi, e ha il diritto di chiedere la trasformazione del contratto in part-time.
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