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24/02/2015
Demansionamento
La nuova discplina delle mansioni ? sempre contenuta nel decreto sul riordino dei contratti. In pratica, come previsto dalla legge delega, si introduce la possibilit? di demansionamento del lavoratore (oggi vietata dallo Statuto dei Lavoratori). In particolare, in presenza di ristrutturazione aziendale e in altri casi individuati dai contratti collettivi, l?impresa pu? modificare le mansioni del dipendente, limitatatamente a un livello e senza diminuire lo stipendio. ? anche possibile contrattare individualmente con il dipendente (in sede protetta, quindi attraverso una specifica procedura) modifica delle mansioni e del livello di inquadramento (e di retribuzione), ?nell?interesse del lavoratore alla conservazione dell?occupazione, all?acquisizione di una diversa professionalit? o al miglioramento delle condizioni di vita?.
24/02/2015
Jobs Act: cambiano contratti e lavoro
Il Consiglio dei Ministri di venerd? 20 febbraio ha approvato quattro decreti attuativi del Jobs Act, la legge delega di Riforma del Lavoro.

Il decreto legislativo con il ?Testo organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni? elimina quasi definitivamente i contratti di collaborazione a progetto, che a partire dal primo gennaio 2016 si trasformeranno in contratti a tempo indeterminato ( restano alcuni tipi di collaborazione coordinata e continuativa, legati a particolari settori, ad esempio i call center o i professionisti iscritti agli Ordini. In estrema sintesi, quando il decreto entrer? definitivamente in
vigore, le imprese non potranno pi? stipulare nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli in essere proseguiranno fino alla loro scadenza. Poi, dall?1 gennaio 2016, i contratti di collaborazione ?con contenuto ripetitivo ed etero-organizzati dal datore di lavoro? dovranno diventare rapporti a tempo indeterminato ai quali si applicheranno quindi le nuove tutele crescenti.
Spariscono il contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro e il job sharing. Resta sostanzialmente immutato, rispetto al decreto Poletti del 2014, il contratto a tempo determinato (che quindi ? applicabile per 36 mesi, tre anni, senza causale). ? ampliato il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), che non necessita pi? di causali e si pu? stipulare con un limite fissato al 10% del totale dei contratti a tempo indeterminato esistenti in azienda.

Novit? sul part-time: in mancanza di regole precise fissate dai contratti collettivi, vengono stabilite per legge le modalit? applicative: il datore di lavoro pu? chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare, le parti possono pattuire clausole elastiche e flessibili in materia ad esempio di orario di lavoro. Viene infine previsto per il lavoratore il diritto a chiedere il part-time per necessit? di cura connesse a malattie gravi o in alternativa al congedo parentale.

Lavoro accessorio: elevato a 7 mila euro il tetto massimo dell?importo, viene introdotta la tracciabilit? con tecnologia sms come per il lavoro a chiamata.

Confermato l?impianto generale dell?apprendistato, con alcune semplificazioni (ad esempio sull?apprendistato di primo livello per il diploma e la qualifica professionale, con una riduzione di costi per le imprese).

24/02/2015
False Partite IVA: la presunzione di subordinazione
Le norme contro il fenomeno delle false partita IVA sono contenute nella Riforma del Lavoro Fornero dell?estate 2012 ma, di fatto, iniziano a produrre risultati concreti sul fronte dei controlli a partire da questo 2015. ? infatti scaduto anche l?ultimo termine per la completa applicabilit? della norma, quello del 31 dicembre 2014, per valutare l?eventuale monocommittenza, uno dei paletti contro le false Partite IVA. Quindi i controlli possono ora verificare a 360 gradi la genuinit? o meno del rapporto di lavoro autonomo.
Il riferimento legislativo ? il comma 26 dell?articolo 1 della legge 92/2012, che introduce l?articolo 69 bis al decreto legislativo 276/2003. In base a questa norma, scatta automaticamente la presunzione di subordinazione se il contratto a partita IVA prevede almeno due delle seguenti caratteristiche:
?collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
?il corrispettivo, anche se fatturato a pi? soggetti riconducibili al medesimo centro d?imputazione di interessi, costituisce almeno l?80% del totale annuo percepito dal collaboratore nell?arco di due anni solari consecutivi;
?postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Trasformazione del contratto

Cosa prevede la legge nei casi in cui, alla fine, si riscontri che la partita IVA ? effettivamente falsa ?

Immediatamente gli Ispettori considerano la prestazione come una collaborazione a progetto oppure, se non sussistono le condizioni per la collaborazione a progetto, come un contratto da dipendente a tempo indeterminato.

Deroghe alla norma

Ci sono deroghe ed eccezioni: resta sempre possibile un rapporto a partita con professionisti iscritti all?Albo, lavoratori con competenze teoriche elevate o particolari capacit? tecnico-pratiche, titolari di reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile previdenziale (19.395 euro per il 2014).

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