Monica Caputo - Consulenza del Lavoro - Consulenza di direzione home| chi sono| rassegna stampa / news| contatti| links
Rassegna Stampa
News
home > rassegna stampa / news :
02/08/2012
Lavoro dipendente da casa
Un lavoratore non pu? dimostrare di avere un rapporto di lavoro dipendente con un?azienda soltanto perch? la societ? gli ha fornito auto, fax e cellulare, in quanto si tratta di mezzi inadeguati a dimostrare che sussiste una forma di organizzazione aziendale che lo riguarda: a precisarlo ? stata la Corte di Cassazione con l?ordinanza n. 13594/2012, richiamando l?articolo 413 del Codice civile.

In pratica, la dotazione di tali benefit non comporta necessariamente alcun vincolo di subordinazione tale da far pretendere al lavoratore flessibile l?assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Anche se la legge consente al lavoratore a tempo indeterminato lo svolgimento delle proprie mansioni anche da casa in telelavoro, utilizzando strumenti idonei allo scopo, la presenza/utilizzo di un?auto o di un cellulare e un fax aziendali non dimostrano la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

L?installazione di una connessione Internet a banda larga e di un pc pagati dall?azienda, per?m inverte l?interpretazione della Corte.

Il caso era stato sottoposto al tribunale di Cagliari, che si era dichiarato non competente a decidere sulla richiesta del lavoratore di annullare il licenziamento adducendo la presenza di auto, cellulare e fax come prova di qualifica di responsabile commerciale nell?azienda per la quale svolgeva tale ruolo dalla propria abitazione.

Auto e cellulare non risultano idonei ad individuare la giurisdizione perch? prescindono da ?una dislocazione territoriale? e la sola presenza del fax non ? sufficiente a provare la subordinazione.

La Cassazione, esprimendosi in generale sul concetto di dipendenza, ha inoltre sottolineato la necessit? di dare un?interpretazione estensiva al l?espressione ?dipendenza aziendale alla quale ? addetto il lavoratore? (cui fa riferimento l?art. 413 c.p.c): tale concetto ?deve essere interpretato in senso estensivo come articolazione della organizzazione aziendale (dipendenza) nella quale il dipendente lavora (addetto), che pu? anche coincidere con la sua abitazione se dotata di strumenti di supporto dell?attivit? lavorativa (Cass. 2471 7/11, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti)?.

In tale precedente sentenza alla quale si riferisce la Corte, la n. 24717/11, il rapporto da lavoro dipendente era stato dimostrato grazie alla presenza di un computer e una stampante con linea Adsl nell?abitazione del lavoratore.

27/09/2012
RIFORMA MERCATO LAVORO : RIFLESSIONI SULLA PARTITA IVA
L'azienda non ha nulla da temere se:

1) ha sottoscritto con il Professionista un contratto con obiettivi, indicazione del compenso, modalit? e tempi della collaborazione;
2) se i referenti aziendali dell'azienda sono abituati ad elaborare report circa le attivit? effettuate dal Consulente ( per es. contenuti di riunioni, documentazione predisposta dal Consulente, analisi effettuate, criticit? riscontrate e proposte di soluzioni);
3) se il Consulente lavora e fattura anche per altri clienti ( pluricommittenza );
4) se il Consulente ? iscritto ad un Ordine Professionale le presunzioni della Riforma Fornero decadono, dunque l'azienda pu? stare tranquilla poich? sta collaborando con una " vera partita Iva ".



27/09/2012
RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO Legge n. 92 del 28.06.2012
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Dal 18.07.2012 il primo contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi potr? essere stipulato senza l?indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo giustificatrici.

Il contratto potr? proseguire oltre la scadenza del termine nel rispetto dei nuovi limiti temporali di 30 o 50 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 20 e 30 giorni).

Lo stacco tra due contratti a tempo determinato dovr? essere di 60 o 90 giorni a seconda che il contratto sia di durata inferiore o superiore ai 6 mesi (precedentemente i termini erano rispettivamente di 10 e 20 giorni).


Le imprese dovranno pagare per i contratti a tempo determinati un contributo aggiuntivo del 1,4% sulla retribuzione imponibile.
Il contributo addizionale non si applica:
1) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
2) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attivit? stagionali ;
3) per i periodi contributivi maturati dal 1? Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2015 , alle attivit? definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 Dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi? rappresentative;
4) agli apprendisti;
5) ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato , ? prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo aggiuntivo versato, ma solamente nel limite delle ultime sei mensilit?, successivamente al decorso del periodo di prova. La restituzione del contributi addizionale avviene anche nel caso in cui il datore di lavoro assuma a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

DIMISSIONI

La Riforma prevede, inoltre, che se entro 7 giorni di calendario dalla presentazione della lettera di dimissioni, il subordinato non aderisce all'invito del datore di lavoro di presentarsi presso i servizi per apporre la convalida, il rapporto si intende risolto.

LAVORO A PROGETTO: dal 18 luglio 2012 viene limitato l? utilizzo del contratto a progetto

L' attivit? del collaboratore deve correlarsi ad un progetto (e non pi? anche di un programma di lavoro o di una fase di esso) che non potr? in alcun modo consistere in una mera riproposizione dell? oggetto sociale del committente.

Il progetto non deve essere una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente e non deve riguardare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi ;
Tra gli elementi essenziali del contratto a progetto (da indicare in forma scritta), deve esserci il risultato finale che si intende conseguire attraverso la sua esecuzione;
Il corrispettivo da erogare al lavoratore a progetto non deve essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attivit? dai contratti collettivi sottoscritti ;

Il committente ha la facolt? di recedere prima della scadenza del termine qualora emergano oggettivi profili di inidoneit? professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto;
I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, vengono considerati rapporti di lavoro subordinato , sin dalla data di costituzione del rapporto , nel caso in cui l'attivit? del collaboratore sia svolta con modalit? analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente, fatto salvo la prova contraria a carico del committente , nonch? le prestazioni di elevata professionalit? (le quali possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi? rappresentative sul piano nazionale);
La riforma effettua poi una interpretazione autentica ,con effetto retroattivo, dell'art. 69 , comma 1 del Dlgs n. 276/2003, chiarendo che tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validit? del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Per quanto riguarda l'aspetto contributivo, da Gennaio 2018 l'aliquota contributiva della gestione separata Inps salir? al 33,72%. E' previsto un progressivo aumento dell'attuale aliquota contributiva che parte dal Gennaio 2013 con l'aumento di 1 punto percentuale dell'aliquota contributiva e cos? ogni anno fino al 2018 con il raggiungimento della predetta percentuale del 33,772% ( in pratica si arriver? ad un totale allineamento con l'aliquota contributiva prevista per i lavoratori dipendenti).

TITOLARI DI PARTITA IVA

Viene prevista, salvo prova contraria, la riconducibilit? dei contratti stipulati con titolari di Partita IVA successivamente al 18 luglio 2012 a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa al verificarsi di determinate condizioni (almeno due tra: durata superiore ad 8 mesi nell? anno solare, corrispettivo pari ad almeno l? 80% dei compensi complessivamente percepiti dal lavoratore e messa a disposizione del collaboratore di una postazione fissa di lavoro presso la sede del committente).

Trattandosi di co.co.co., seppure per presunzione legale, per la sua legittimit? ? necessaria la presenza di un progetto.
In presenza di un progetto la partita Iva , cioe' la co.co.co. per presunzione di legge , si trasforma in una co.co.pro. con partita Iva applicandosi la disciplina delle co.co.pro..
Se ,invece, manca un progetto, la partita Iva , cio? la co.co.co. per presunzione di legge, ? considerata rapporto dipendente a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto ( ossia dalla prima fattura).
A prescindere dalla presenza o meno di un progetto, se l'attivit? ? svolta con modalit? analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti, la collaborazione ? considerata rapporto dipendente a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione (ossia dalla prima fattura)

La presunzione opera salvo prova contraria fornita dal committente

La presunzione non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato ovvero capacit? tecnico-pratiche acquisite attraverso significativi percorsi formativi nell'esercizio concreto di attivit?;
b) sia svolta da soggetto titolare di reddito annuo da lavoro autonomo (tutto il reddito da partita iva) non inferiore a 18.663 euro per il 2012 (pari a 1,25 volte il minimale per i contributi di artigiani e commercianti)

La presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attivit? professionali subordinate a iscrizione in ordini ovvero in registri,albi,ruoli o elenchi professionali.
La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della riforma del lavoro; decorsi 12 mesi a quelli in corso alla predetta data.

LICENZIAMENTI (ART. 18 L. 300/1970)

Dal 18 luglio 2012 viene modificata la normativa per i licenziamenti nelle aziende in cui trova applicazione l? art. 18 dello Statuto dei lavoratori. In particolare, viene introdotta un? indennit? economica da un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilit? nei confronti dei licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto sprovvisti di giusta causa o di giustificato motivo.

La nuova normativa non trova applicazione (con conseguente reintegro dei lavoratore) nei confronti dei licenziamenti discriminatori, oppure per qualsiasi altro motivo nulli ed anche nel caso in cui venga accertata la manifesta insussistenza dei motivi alla base del licenziamento.

LAVORO A CHIAMATA

Dal 18 luglio 2012 viene progressivamente ridotta la possibilit? di ricorrere a questo tipo di contratto e viene introdotto l? obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro da effettuarsi prima di ogni chiamata al lavoro.

INCENTIVI PER ASSUNZIONE DEGLI OVER 50

Dal 1 Gennaio 2013, per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, o in somministrazione, di lavoratori con et? non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, oppure donne di ogni et?, prive di impiego regolarmente retribuito dal almeno 6 mesi e residenti in regioni individuate con apposito decreto (territori ammissibili ai finanziamenti Ue), oppure da 24 mesi ovunque residenti, spetta al datore di lavoro uno sgravio contributivo.
Lo sgravio e determinato nella misura del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e spetta per 12 mesi in caso di assunzioni con contratto a termine o in somministrazione a tempo indeterminato.
Lo sgravio viene prolungato a 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine . In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato lo sgravio spetta per 18 mesi.
Regole per l'applicazione degli incentivi alle assunzioni:

1. gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.

2. gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

3. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalit? sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure sia effettuata presso una diversa unit? produttiva.

4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
Ai fini delle determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, la riforma prevede il cumulo dei periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attivit? in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Il cumulo ? escluso, invece, per le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
In ultimo, la riforma stabilisce che l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (CO) inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
?
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO

Viene ridotto a 3 il numero di contratti stipulabili da ogni datore di lavoro.

I contratti instaurati oltre tale soglia oppure senza un? effettiva partecipazione agli utili e/o senza la consegna del rendiconto cos? come previsto dall? art. 2552 C.C. si presumono, fatta salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La riforma del mercato del lavoro interviene sull'associazione in partecipazione , regolamentata dall'art. 2549 del codice civile, prevedendo che nel caso in cui il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro , il numero degli associati impegnati nella medesima attivit? non possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associati (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinit? entro il secondo). In caso di violazione del suddetto divieto, il rapporto con tutti gli associati si considera rapporto di lavoro subordinato a tempi indeterminato. Questa novit? non avr? effetto per i contratti in essere alla data di entrata in vigore della riforma stessa e fino alla loro0 cessazione, a condizione che siano stati certificati.
Un altra novit? introdotta dalla riforma dispone che i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata una effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o del singolo affare , oppure senza la consegna del rendiconto previsto dall'art. 2552 del codice civile, si presumono , salva prova contraria , rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale presunzione opera nel caso in cui l'apporto di lavoro non presenti i requisiti di cui all'art. 69bis , comma 1-bis, lettera a del Dlge n. 276/2003 i quali stabiliscono i seguenti presupposti di regolarit?, che se violati, determinano l'applicazione della sanzione della conversione del rapporto di associazione in partecipazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

1. durata della collaborazione complessivamente superiore a 8 mesi nell'arco dell'anno solare;
2. corrispettivo , anche se fatturato a pi? soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, che costituisce pi? dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dell'anno solare;
3. disponibilit?(al collaboratore) di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.
?






?





«
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
»